Cass. civile, sez. I del 2003 numero 2481 (19/02/2003)


Poiché nella società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci (gli accomandatari - che possono essere investiti del potere amministrativo - illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti - privi di potere amministrativo - responsabili solo nei limiti della quota di capitale conferito), il regime della partecipazione alle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 cod. civ. alla disciplina relativa alla società in nome collettivo, che, ai sensi dell'art. 2293 cod. civ., a sua volta rinvia all'art. 2280 cod. civ. in materia di società semplice, è correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali, è nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, atteso che l'art. 2249 cod. civ., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio di cui all'art. 1322 cod. civ. - che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali - vietando all'autonomia privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilità, siano incompatibili con il tipo di società prescelto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2003 numero 2481 (19/02/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti