Cass. civile, sez. III del 2005 numero 15036 (15/07/2005)


Nella società in accomandita semplice, nella quale il socio accomandatario risponde illimitatamente con il proprio patrimonio dei debiti della società, è previsto a favore del socio il beneficium excussionis, cosicché il creditore può pretendere da lui il pagamento solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale. L'operatività del beneficio è limitata alla sola fase esecutiva. La tutela dei soci attraverso il beneficio costituisce applicazione del principio dell'art. 2740 c.c. e del concetto di garanzia generale che è connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore; conseguentemente, il beneficium excussionis, attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale. Non è, peraltro, impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio, esercitando le opportune azioni anche per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del medesimo, con la differenza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio, mentre altrettanto non avviene nel caso inverso. Il beneficio della preventiva escussione costituisce vera e propria condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita dal medesimo mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento.

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