Cass. Civ., sez. V, n. 12332/2006. Società in accomandita semplice: attribuzione delle perdite ai soci.

In tema di imposte dirette, le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art. 8, II comma, del D.P.R. n. 917/1986, si sottraggono dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società; la possibilità di dedurre le perdite sociali è però ridotta, per i soci accomandanti, in ragione della loro limitata responsabilità per le obbligazioni sociali, alla parte che non eccede il capitale sociale, sicché l'intera perdita eccedente il capitale sociale, della quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, deve essere suddivisa tra questi ultimi in proporzione della loro partecipazione.

Commento

Il limite massimo della responsabilità patrimoniale facente capo al socio accomandante consistente nel valore del capitale sociale al medesimo spettante non possiede solamente una valenza civilistica legata alla praticabilità di azioni di terzi creditori, possedendo anche una portata di carattere tributario e fiscale.

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