Codice Civile art. 2900


CAPO V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale - SEZIONE I Dell'azione surrogatoria - (CONDIZIONI, MODALITA' ED EFFETTI)
1. Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizioni di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
2. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

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