Cancellazione di società di persone dal registro delle Imprese: efficacia del titolo esecutivo formatosi prima dell’estinzione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18923 dell’8 agosto 2013)

Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo de quo ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 c.p.c., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche se la società in accomandita semplice non può dirsi più esistente come soggetto autonomo i creditori muniti di un titolo esecutivo formatosi prima della cancellazione ben possono agire nei confronti dei soci accomandanti, sia pure nei limiti della quota delle attività loro assegnate. A questa conclusione, invero condivisibile, è pervenuta la S.C., non potendo rimanere quale unico "bersaglio" dell'azione esecutiva il socio accomandatario, sia pure in considerazione dell'illimitata responsabilità della quale è gravato per legge.

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