Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 22


Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 26, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l'ammenda da lire 1.600 a lire 8.000 ( La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 24, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528. Non si è provveduto ad applicare l'ulteriore aumento di cinque volte previsto dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, perché la pena dell'ammenda ha carattere disciplinare e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, per espressa previsione dell'art. 12 della legge stessa.12). In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione.
Il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 2 e 19 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 24, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo e quinto comma, della stessa legge.

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