Violazioni dell'art. 26 l.n.: sanzioni



L'art. 26 l.n. (novellato in esito all'emanazione dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) fissa alcuni principi fondamentali e disciplina diverse situazioni, tutte attinenti alla funzione del notaio pubblico ufficiale, in rapporto al territorio a cui è stato assegnato. Dal punto di vista disciplinare la violazione delle diverse prescrizioni dell'art. 26 l.n. risulta presidiata dal II comma dell'art. 137 l.n., quindi con una sanzione inizialmente non particolarmente grave. Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 9 del Codice deontologico per l'ipotesi di presenza oltre il consentito del notaio presso la sede secondaria, sanzionata dall'art. 147 l.n. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6442/2021).

In caso di seconda contravvenzione per infrazione allo stesso articolo, la pena aumenta considerevolmente, in quanto é prevista la sospensione del notaio da uno a sei mesi, ai sensi dell'art. 138, n. 1, l.n. (prima recidiva)nota1.

L'art. 142, I comma, lett. b) l.n. stabilisce che il notaio è punito con la destituzione in caso di seconda recidiva.

Da questa complessa graduazione delle sanzioni connesse all'art. 26 l.n., si può comprendere quale sia l'importanza attribuita dal legislatore al contenuto di questo articolo.

Con la profonda modifica del procedimento disciplinare, introdotta con il D.Lgs. 249/06 , è stato abrogato l'art.14 del Rdl 1666/37 che tra l'altro consentiva, in caso di violazione dell'art.14 stesso, l'applicazione delle sanzioni collegate all'art.147 l.n..

Rimane intatta la previsione disciplinare di cui all'art.22 del citato Rdl 1666/37, che si collega direttamente al contenuto dell'art.26 l.n.. In caso di violazione di tale art. della l.n. è prevista la sanzione pecuniaria da euro 0,83 a euro 4,13.

Note

nota1

Va ricordato che la disciplina della recidiva disciplinare, cioè quella stabilita dalla l.n., ha subito una radicale trasformazione a partire dal 26 agosto 2006, termine dal quale è entrato (parzialmente) in vigore il nuovo procedimento disciplinare notarile (D. Lgs. 249/06). In effetti la vecchia recidiva generica è stata sostituita da una recidiva specifica, secondo la disposizione dell'art. 145 l.n., per cui "Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna".
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