Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 97 bis


allegato
Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 2817 del c.c., a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli artt. 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente (44).

(44) Così sostituito dall'art. 54, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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