Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 95 bis


allegato
1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione (43/a).

(43/a) Articolo aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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