Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 94


allegato
Il giudice tavolare ordinerà una iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;
3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

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