Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 91


allegato
Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.
In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.
Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione (42/f).

(42/f) Così sostituito dall'art. 52, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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