Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 89


allegato
Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovrà essere prodotta una traduzione, autentica.
Se manchi la traduzione, la domanda sarà annotata nel libro fondiario con la aggiunta «fino alla presentazione della tradizione», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sarà respinta e l'annotazione sarà cancellata d'ufficio.

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