Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 84


allegato
Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome e cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata (42/b).
Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.
Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione (42/c).

(42/b) Comma così sostituito dall'art. 49, L. 29 ottobre 1974, n. 584 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

(42/c) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 agosto 1977, n. 574, riportata al n. II.

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