Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 71


allegato
Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma (41/i).

(41/i) Così sostituito dall'art. 45, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 71"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti