Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 68


allegato
Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosità viene domandata perché l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli artt. 63 e 67, il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, inviterà colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosità a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione dell'annotazione.

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