Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 60 bis


allegato
Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato (41/b).

(41/a) Il paragrafo 3-bis, comprendente gli articoli da 60-bis a 60-quinquies è stato aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(41/b) Il paragrafo 3-bis, comprendente gli articoli da 60-bis a 60-quinquies è stato aggiunto dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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