Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 33


allegato
In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico (31/a);

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del c.c. delle sentenze pronunziate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n. 4, del c.c. e 616 del c.p.p. può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono (32).

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(31/a) Lettera così sostituita dall'art. 34, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(32) Così sostituito dall'art. 34, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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