Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 123


allegato
I decreti tavolari devono essere notificati:

1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante (45/a);
2) al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
3) a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;
4) nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
) nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;
6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto (45/a).

(45/a) I numeri 1 e 6 sono stati così sostituiti dall'art. 61, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).
(45/a) I numeri 1 e 6 sono stati così sostituiti dall'art. 61, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 123"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti