Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 106


allegato
Trattandosi di ipoteche simultanee da costituirsi con l'iscrizione di più partite tavolari una dovrà indicarsi quale partita principale e le altre quali partite accessorie. Mancando tale indicazione, sarà trattata come partita principale quella che per prima figura indicata nella domanda.
Se viene domandata l'estensione di una ipoteca già iscritta per lo stesso credito ad altre partite tavolari, la partita precedentemente aggravata verrà trattata quale partita principale.
Nella partita principale sarà fatto un richiamo in forma di annotazione alle partite accessorie e presso ogni partita accessoria sarà fatto analogo richiamo nella stessa forma alla partita principale.

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