Cass. civile, sez. III del 2019 numero 15873 (13/06/2019)




Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, la prova testimoniale volta a dimostrare il contenuto delle informazioni fornite alla controparte risulta certamente rilevante allo scopo di apprezzare la misura e la ragionevolezza dell'altrui affidamento. Ove le parti siano addivenute ad una "puntuazione" dell'eventuale contratto, tale prova, afferendo a circostanze esterne al contenuto del documento, non può tuttavia essere volta a dimostrare patti aggiunti o contrari ad esso (nei termini di cui all'art. 2722 c.c.), bensì occorre che sia intesa a fornire elementi circostanziali atti a connotare il contesto "precontrattuale" in cui la puntuazione è avvenuta, per consentire di valutare se ed in quale misura l'affidamento sulla conclusione dell'affare fosse ragionevole e se l'interruzione delle trattative sia stata o meno ingiustificata. L’interruzione delle trattative è idonea a giustificare l’affermazione della responsabilità precontrattuale quando risulti ingiustificata, ossia tale da violare, senza un apprezzabile motivo, il ragionevole affidamento sulla positiva conclusione, ingenerato da una condotta contraria a correttezza e buona fede; deve escludersi che ricorra un siffatto affidamento allorché la parte sia stata informata circa le condizioni cui è subordinato l’altrui interesse a concludere un affare.

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