Cassazione Civile Sez. III 6757/2001: Associazione in partecipazione e non determinabilità di un soggetto nuovo

L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod.civ. e ss., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto , da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purchè strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante; pertanto, è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e di restituirgli l'apporto. Da tale istituto si differenzia la figura di origine anglosassone, delle joint ventures e fra l'altro e più in particolare quelle delle joint venture corporations, con il quale termine si indicano forme di associazione temporanea di imprese contemplata dalla legge n. 584 del 1977 che, pur non costituendo una persona giuridica distinta dalle imprese riunite che conservano la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente all'impresa "capogruppo" che è legittimata a compiere, con l'amministratore, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'affare comune (di solito, appalto di opere pubbliche) e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti.

Commento

Scolpiti i tratti distintivi tra associazione in partecipazione e differenti forme di cooperazione. Con la locuzione joint venture si allude a quegli accordi di cooperazione tra imprese o imprenditori, variamente atteggiati, mediante i quali viene esercitata un'attività economica di comune interesse. Si distinguono al proposito ipotesi in cui l'accordo non da origine ad un'organizzazione soggettivamete distinta rispetto a quella dei co-venturers da quelle in cui viene addirittura costituita un'entità autonoma (joint venture corporation). Ulteriormente differente è il caso del raggruppamento di imprese che si sostanzia nel semplice conferimento di un mandato gratuito alla c.d. capogruppo, senza che si dia alcun vincolo di natura societaria o di altro genere tra le imprese "raggruppate". In definitiva l'associazione in partecipazione è invece sempre costantemente un contratto sinallagmatico nel cui ambito associato ed associante non danno vita nè ad un nuovo soggetto nè ad un patrimonio separato.

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