Provvedimento espropriativo e trascrizione



Il provvedimento con il quale viene pronunziata l'espropriazione dell'immobile per pubblica utilità è soggetto a trascrizione (cfr. l'abrogato art. 53 T.U. 2359/65, ora artt.23 e 25 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327). Speciale importanza riveste la prescrizione di cui al III comma dell'art. 25 cit., ai sensi del quale in esito alla trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.
Premessi tali dati normativi, occorre interrogarsi circa l'efficacia della formalità pubblicitaria. Al riguardo sotto il vigore dell'abrogato art.53 T.U. 2359/65 era stato chiarito che la trascrizione del decreto non svolgeva alcuna funzione dirimente dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo soggetto. In altri termini il decreto di espropriazione, una volta perfezionato, indipendentemente dalla trascrizione doveva considerarsi di per sè in tutto e per tutto efficace ed opponibile, sortendo al più l'esecuzione della formalità mera efficacia notiziale (Cass. Civ. Sez. III, 5978/01 ; Cass. Civ. Sez. III, 10229/00 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 3283/85 ).
Che cosa riferire invece dell'eventuale annullamento del decreto di espropriazione in relazione all'effettuazione della pubblicità, con specifico riferimento ai diritti acquistati medio tempore dai terzi aventi causa dall'espropriantenota1? Si pensi al caso di Tizio che abbia ad acquistare dall'ente l'immobile espropriato in pendenza del giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento ablatorio, giudizio successivamente sfociato nell'eliminazione del decreto di espropriazione. Al riguardo non stupisce che la giurisprudenza, dopo aver premesso che il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, abbia statuito nel senso dell'inopponibilità della detta pronunzia di annullamento al terzo avente causa a titolo particolare dall'espropriante che abbia trascritto il proprio titolo nel tempo intercorrente tra la domanda giudiziale e la correlativa sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 1289/02).
E' appena il caso di riferire come altrettanto è soggetto a trascrizione l'atto di volontaria cessione del bene che intervenga quale succedaneo rispetto alla procedura espropriativa, evitandone le lungaggini. Quando esso profitti al demanio dello Stato, risulta esente da imposte (CTR Perugia, sez.IV, 211/2015).

Note

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E' appena il caso di rilevare come ordinariamente il tempo che intercorre tra la proposizione della domanda giudiziale e quello in cui è possibile trascrivere una sentenza è "sterilizzato" dall'efficacia prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale. Se Tizio conviene in giudizio Caio per ottenere pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. ed ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile, l'eventuale vendita di quest'ultimo ad un terzo operata da Caio non sortirà effetto nei confronti dell'attore Tizio qualora la trascrizione del titolo di acquisto del terzo sia successiva alla trascrizione della detta domanda giudiziale.
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