Cass. civile, sez. Unite del 1985 numero 3283 (03/06/1985)


Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza del fondo privato, per la realizzazione di un elettrodotto, venga autorizzata ed attuata nei confronti di chi sia all'epoca proprietario ed intestatario catastale, e sia conseguentemente opponibile, senza necessità di trascrizione del relativo decreto di autorizzazione, al successivo acquirente del bene, quest'ultimo, a fronte del decreto prefettizio di asservimento, che venga reso e notificato nei confronti del precedente proprietario non tenendo conto dell'intervenuto trasferimento, può proporre davanti al giudice ordinario opposizione avverso la determinazione dell'indennità (nel termine fissato per l'opposizione stessa, con decorso dalla data in cui il decreto venga anche a lui notificato, ovvero, in difetto di notificazione, entro il termine di prescrizione), e può anche far valere in detta sede il diritto al risarcimento del danno derivante dall'omessa o tardiva notificazione del provvedimento ablativo, ma non può denunciare l'illegittimità di esso, per non avere l'espropriante recepito il sopravvenuto mutamento nella titolarità della proprietà, benché conosciuto o conoscibile, atteso che siffatta doglianza, traducendosi nella deduzione dello scorretto esercizio del potere espropriativo (indipendentemente dal fatto che il decreto di asservimento sia stato emesso dopo l'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio), esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e rientra nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

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