Espropriazione per pubblica utilità, cessione volontaria ed imposta di registro: Se lo Stato è il soggetto espropriante l’imposta scattano le esenzioni di legge. (CTR Perugia, Sez. IV, sent. n. 211 del 24 marzo 2015)

Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, non sono dovute se espropriante o acquirente è lo Stato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte perugina la tassazione degli atti di cessione volontaria che si pongono come succedanei rispetto all'espropriazione per pubblica utilità. L'Agenzia delle Entrate aveva infatti contestato l'applicabilità dell'art.57 comma VIII del t.u. 1986/131 nonchè, in tema di imposte ipotecarie e catastali,dell'art.1 comma II d.lgs. 347/1990 nonchè dell'art.22 tabella B del dpr 642/1972 in materia di imposta di bollo, in quanto l'espropriazione non sarebbe stata effettuata direttamente in favore dello Stato, bensì di enti partecipati da questo. Tuttavia dall'esame del'atto pubblico di cessione emergeva chiaramente che la proprietà del bene era stata acquisita al demanio dello Stato e non già in capo alla società di gestione dell'aeroporto la cui pista era stata incrementata per effetto delle acquisizioni.

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