Cassazione Civile Sez. I 1289/2002: Trascrizione e decreto di espropriazione

Poichè il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'"accipiens" e la sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dell'espropriante - alienante non è opponibile ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto; conseguentemente, resta esclusa ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non, ai sensi dell'art. 2038 cod.civ., nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.

Commento

Apparentemente grave il vulnus arrecato al sistema di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare. Ordinariamente il tempo che intercorre tra la proposizione della domanda giudiziale e quello in cui è possibile trascrivere una sentenza è "sterilizzato" dall'efficacia prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale. Se Tizio conviene in giudizio Caio per ottenere pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. ed ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile, l'eventuale vendita di quest'ultimo ad un terzo operata da Caio non sortirà effetto nei confronti dell'attore Tizio qualora la trascrizione del titolo di acquisto del terzo sia successiva alla trascrizione della detta domanda giudiziale. Diversamente va per il caso in esame, stante l'impossibilità di procedere alla trascrizione del ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione. La successiva pronunzia con la quale sia stato annullato il decreto non potrà dunque essere opposta all'avente causa dall'espropriante il quale abbia in precedenza (ma successivamente alla proposizione della domanda giudiziale) acquisito il diritto già espropriato trascrivendo il proprio titolo. Occorre tuttavia rammentare che anche la pubblicità che si concreta nella trascrizione del decreto di espropriazione non possiede efficacia dichiarativa, dal momento che il provvedimento è di per sè immediatamente opponibile (cfr. gli artt. 23 e 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 nonchè l'abrogato art.53 del t.u. 1865/2359).

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