Cassazione Civile Sez. I 1289/2002: Trascrizione e decreto di espropriazione
Poichè il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'"accipiens" e la sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dell'espropriante - alienante non è opponibile ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto; conseguentemente, resta esclusa ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non, ai sensi dell'art. 2038 cod.civ., nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.