Espropriazione, indennizzo e contenuto minimo del diritto di proprietà



Il più penetrante tra i poteri che l'amministrazione pubblica può vantare sui beni di proprietà privata è quello relativo all'espropriazione, quando sia necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico legalmente dichiarato (art. 834 cod.civ.).

Allo scopo di realizzare opere pubbliche (strade, ponti, ospedali, aerostazioni, ecc.) ovvero allo scopo di attuare programmi di edilizia economica e popolare, di sfruttare razionalmente il suolo per altri motivi, lo Stato può infatti ricorrere ad un trasferimento coattivo di beni oggetto della proprietà di privati a favore di quell'Ente pubblico o di quel soggetto privato che dovrà provvedere alla realizzazione dell'opera o del programma (Enti pubblici territoriali come Regioni, Province, Comuni, altre entità quali Amministrazioni statali o privati)nota1 .

L'espropriazione si configura dunque come istituto indispensabile per realizzare opere o piani di pubblica utilità.

Stante la rilevanza della composizione tra interesse pubblico e privato la Carta Costituzionale si occupa espressamente del problema: il terzo comma dell'art. 42 Cost. dispone infatti che " la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale ".

L'applicazione di questa norma deve essere posta a confronto con problematiche particolarmente gravi connesse all'evidente portata socio-economica dell'intera materia. Sinteticamente può essere rammentato un triplice ordine di questioni:

  1. l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile si verifichi l'espropriazione;
  2. il criterio di commisurazione dell' indennizzo che deve essere corrisposto al privato;
  3. la sorte dei beni sottratti ai proprietari in forza di atti provvedimentali temporanei in vista di un atto di espropriazione che successivamente non è stato emanato.

Note

nota1

E' necessario sottolineare come nel tempo i soggetti coinvolti nel procedimento di espropriazione siano mutati, salvo che per il termine passivo. L'espropriando è rimasto sempre il titolare della proprietà, l'autorità procedente si è invece diversificata, aggiungendosi allo Stato anche la Regione ed il Comune. Cfr. Abbamonte, Espropriazione, pianificazione e coordinamento nell'amministrazione del territorio, in Studi in memoria di V. Bachelet, III, Milano, 1987.
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