Cass. civile, sez. III del 2001 numero 5978 (23/04/2001)


Fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 e seguenti cod. civ., non possono essere ricompresi i decreti di espropriazione di beni immobili e gli atti amministrativi di imposizione coattiva di servitù(nella specie, servitù di oleodotto), con riguardo ai quali la trascrizione, prevista dall'art.53 della legge 25 giugno 1865, n.2359, assolve alla sola funzione di dare pubblicità all'atto amministrativo ablatorio o impositivo della servitù, sicché questo, già opponibile "erga omnes" per forza propria e indipendentemente dalla trascrizione, una volta trascritto deve considerarsi conosciuto da chiunque.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2001 numero 5978 (23/04/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti