Amministrazione di sostegno e previsione di limitazioni analoghe a quelle previste per l'interdetto o l'inabilitato. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 24251 del 10 settembre 2024)

Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'amministrazione di sostegno è in grado di approntare rimedi personalizzati in relazione ad una situazione di incapacità di agire del beneficiario che ben può essere definita come "ad assetto variabile". In altri termini è possibile che le prescrizioni possano essere stringenti, rieccheggiando quelle proprie della interdizione, come pure assai blande, di peso meno limitativo rispetto a quelle peculiari della inabilitazione. Il criterio guida deve essere quello della minore invasività della sfera di autodeterminazione del beneficiario, la cui dignità e capacità deve essere conservata nel massimo grado.

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