Tribunale di Modena, decreto del 5 novembre 2008. Amministrazione di sostegno e disposizioni (mediate) di fine vita.

Le norme sull'amministrazione di sostegno consentono ad una persona capace ed autonoma di esprimere disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico) in previsione della propria eventuale futura incapacità e per l'ipotesi di determinate patologie (malattia allo stato terminale o malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, tale da costringere il malato a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione) e così di manifestare il rifiuto a trattamenti terapeutici (in particolare: rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale), salva la possibilità di una successiva revoca delle disposizioni così dettate, ma non di richiedere interventi che anticipino la fine della vita.Pertanto nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all'amministrazione di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti sanitari salvavita che l'interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l'applicazione delle cure palliative più efficaci.

Commento

Surrettizia introduzione del testamento biologico? E' infatti appena il caso di osservare come il fatto di consentire la possibilità di veicolare la propria volontà negativa rispetto a terapie salvavita per il tramite di un soggetto a ciò deputato, anche in difetto della possibilità di effettuare personalmente tali scelte pone in primo piano il dibattuto tema delle disposizioni intese a conferire rilevanza alla scelte di autodeterminazione che tanto hanno fatto discutere.

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