Inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso al decreto che decide sul reclamo alla nomina dell’Amministratore di sostegno. (Cass. Civ., Sez. III, n. 13747 del 23 giugno 2011).

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c.. (richiamato dal successivo art. 411,comma I,c.c.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura non decisoria, non contenziosa del provvedimento in questione (riconducibile all'attività di volontaria giurisdizione rimessa all'autorità giudiziaria) rende impraticabile il rimedio.

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