Codice Civile art. 431


DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI REVOCA

1. La sentenza che revoca l' interdizione o l' inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
2. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

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