Cass. civile, sez. I del 1978 numero 192 (17/01/1978)


Affinché l'esecuzione della prestazione, contrattualmente prevista a carico di uno dei contraenti (nella specie, pagamento del prezzo di trasferimento di diritti reali), possa essere ritenuta non solo oggetto degli obblighi convenzionalmente assunti, ma anche fatto condizionante l'efficacia del contratto, è necessario riscontrare una specifica volontà delle parti, rivolta a subordinare l'efficacia del negozio al verificarsi di quell'evento. L'indicata funzione condizionante della prestazione, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ove siano mancate, nel giudizio di merito, l'allegazione e l'accertamento di una volontà contrattuale nel senso specificato.

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