Codice Civile art. 1458


EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l' effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

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