Codice Civile art. 1360


RETROATTIVITA' DELLA CONDIZIONE
1. Gli effetti dell' avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l' avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

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