La vendita può avere ad oggetto
la partecipazione in una società. L'eventualità costituisce un'ipotesi ordinaria nell'ambito delle società a base capitalistica
nota1. L'art.
2355 bis cod.civ., dettato in materia di società per azioni implicitamente presuppone detta regola, facendo riferimento al I comma alla possibilità che lo statuto sottoponga l'alienazione delle azioni nominative a particolari condizioni. La stessa cosa si può riferire per la società a responsabilità limitata, a proposito della quale l'art.
2469 cod.civ. prescrive addirittura la possibilità che il trasferimento sia precluso
nota2. In tema di società cooperative si consideri il modo di disporre dell'art.
2527 cod.civ..
Per le società di persone il problema si atteggia diversamente, stante la rilevanza della figura soggettiva di ciascun socio. La cessione della quota si pone, in questo senso, come modificazione del contratto plurilaterale originariamente stipulato, ciò che viene a concretarsi in una cessione del medesimo (
art.1406 cod.civ.)
nota3. E' chiaro che la cessione non risulterà possibile se non con il consenso di tutti i soci (art.
2252 cod.civ.), pur essendo ammissibile l'assenso a tale negoziazione rilasciato preventivamente
nota4.
Come appare evidente, nella vendita di partecipazioni sociali è spesso decisivo l'aspetto legato all'effettivo valore delle stesse.
L'acquirente spesso le acquista quale mero veicolo per attingere ai beni di cui la società stessa sembra essere titolare. Poichè la reale situazione patrimoniale dell'ente può esser ben differente rispetto a quella apparente (a causa di perdite non evidenziate, di situazioni debitorie che abbiano dato vita ad iniziative da parte dei creditori, di finanziamenti effettuati da parte di soci con diritto da parte di costoro ad ottenerne la restituzione), è possibile che sorgano contestazioni.
Il cessionario può giovarsi al riguardo di una pluralità di azioni, sia pure in via alternativa. Oltre alla
risoluzione per difetto delle qualità promesse (art. 1497 cod.civ.) è prospettabile l'annullamento per errore (con specifico riferimento all
'errore sulla qualità dell'oggetto ex n.2 art. 1429 cod.civ.: cfr. Trib. Roma
16/04/2009).
Le cessione delle partecipazioni sociali assume speciale rilevanza tributaria, dal momento che la plusvalenza o la minusvalenza generate costituiscono dati rilevanti per l'applicazione di specifici tributi (cfr, circa la distinzione tra minusvalenza da partecipazione e minusvalenza da cessione in riferimento alle partecipazioni detenute da società che abbia a farne cessione: CTR Potenza, Sez. III,
209/2015). Cosa dire nell'ipotesi in cui nel medesimo contesto documentale vengano effettuate plurime cessioni di quota della stessa società? In ogni caso si tratta di negoziazioni autonome dal punto di vista tributario, con la conseguenza che risultano dovute le imposte di registro in relazione a ciascuna di esse (CTR Firenze, Sez. I, sent. n.
560/2015). Analogamente si è espressa la S.C. sullo stesso tema (Cass. Civ., Sez. VI-T,
18122/2015; Cass. Civ., Sez. VI-T,
3300/2015; Cass. Civ., Sez. VI-T,
24672/2015).
Note
nota1
Così Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p.202, per il quale è fuori contestazione che i titoli azionari costituiscono veicolo per il trasferimento della partecipazione azionaria.
top1nota2
Rivolta, Le società a responsabilità limitata, in Tratt. dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1982, p.188.
top2nota3
Capozzi, Dei singoli contratti, t.1, Milano, 1988, p.25.
top3nota4
Ghidini, Società di persone, Padova, 1972, p.656.
top4Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- GHIDINI, Società di persone, Padova, 1972
- RIVOLTA, Le società a responsabilità limitata, Milano, Trattato di dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1982
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