Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 3300 (19/02/2015)



Le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria. In definitiva, occorre che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse.

La distinzione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. Nel caso di pattuizioni aventi ad oggetto la cessione di quote a più soggetti si realizza un collegamento negoziale tra le pattuizioni stesse, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale e non già un negozio complesso.

Né si può ritenere che l'atto contenente le plurime cessioni debba essere considerato unitariamente in quanto risolventesi in una modifica statutaria. La modificazione del contratto sociale è infatti connessa ad autonoma manifestazione di volontà data dal consenso dei soci, del tutto estranea e comunque logicamente e cronologicamente successiva al contratto di cessione di una o più quote.

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