Oggetto della compravendita



Come per ogni contratto anche in tema di compravendita dovrebbe essere possibile distinguere tra un oggetto mediato ed un oggetto immediato. Quest'ultimo si riferisce alla prestazione (dare, facere, non facere), il primo allude all'oggetto della prestazione, vale a dire il bene della vita preso in considerazione dalle parti. Questa impostazione richiede una precisazione di non poca importanza, legata alla portata del principio consensualistico (art.1376 cod.civ.). Poichè nel nostro ordinamento l'efficacia del consenso è traslativa, venendo a produrre direttamente il trasferimento del diritto dedotto nel contratto, non residuerebbe spazio alcuno per poter parlare di prestazione in senso tecnico (almeno per quanto attiene alla posizione del venditore), dovendosi piuttosto fare ricorso alla nozione di attribuzione traslativa nota1. Svanirebbe, conseguentemente, la possibilità di poter distinguere tra un oggetto immediato ed un oggetto mediato. Se Tizio vende a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10, il venditore non è tenuto ad alcuna condotta considerata come prestazione: il trasferimento della proprietà del bene ha luogo immediatamente, in virtù del semplice raggiungimento del consenso tra le parti. Vero è che in ogni caso è qualificabile in chiave di prestazione l'obbligo di pagare il prezzo da parte dell'acquirente, come d'altronde è dato di poter parlare in alcune ipotesi di "vendite obbligatorie" (vendita di cosa futura, di cosa generica, di cosa altrui: l'oggetto immediato sarebbe costituito, in quest'ultimo caso, dall'obbligazione di acquisire il bene dal terzo), pur dovendosi fare avviso che, secondo l'opinione preferibilenota2 , dette fattispecie possono meglio essere descritte nei termini di vendite con effetti reali differiti (onde, nell'esempio della vendita di cosa altrui, una volta acquisito il bene dal terzo, esso diverrebbe immediatamente di proprietà dell'acquirente).

L'utilità della distinzione tra oggetto immediato ed oggetto mediato si palesa tuttavia con riferimento alla applicabilità della normativa dettata dal codice civile per il contratto in genere . I requisiti di cui all'art.1346 cod.civ. (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità) non potranno non essere riferiti, nella globalità, che all'oggetto immediato. All'oggetto mediato (al bene della vita) non si attaglia certo una valutazione in chiave di liceità, la cui natura squisitamente giuridica è riferibile unicamente alla prestazionenota3 .

Nel corso della disamina dedicata all'oggetto della vendita considereremo il diritto di proprietà, gli altri diritti reali, i diritti di credito, le universalità, la cessione onerosa della posizione contrattuale e della partecipazione sociale nonchè, da ultimo di quella speciale situazione soggettiva prodromica che è l'aspettativa.

Particolare evidenza merita la concretizzazione della regola della eterodeterminabilità dell'oggetto, prevista in generale dall'art.1349 cod.civ., che nella compravendita assume un rilievo specifico nell'art. 1473 cod.civ., ai sensi del quale le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo (arbitratore), eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

La rilevanza dell'oggetto della compravendita è tale da incidere in modo notevole sulla disciplina giuridica del contratto: la legge prevede infatti una normativa speciale per ogni tipo di vendita, da distinguersi appunto in relazione all'oggetto. Così il codice civile prevede regole specifiche per la vendita di beni mobili, di beni immobili, di azienda, di eredità, di titoli di credito, di beni immateriali.

Note

nota1

Così Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano,1971, p.303.
top2

nota2

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.94 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.48.
top2

nota3

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.16.
top3

Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Oggetto della compravendita"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti