Cass. civile, sez. I del 1995 numero 2734 (09/03/1995)


Al fine dell'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis cod.civ., il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice ecclesiastico, con sentenza dichiarata esecutiva nell'ordinamento interno, per esclusione del "bonum prolis" da parte di entrambi i coniugi, la presunzione di ignoranza è da ritenersi superata proprio perché la nullità matrimoniale è imputabile anche al coniuge che richiede l'indennità.

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