Cass. civile, sez. I del 1996 numero 1780 (06/03/1996)


Al fine dell'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis cod. civ., il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice ecclesiastico per esclusione del bonum sacramenti (individuata nella riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio), con sentenza di cui si chieda l'efficacia in Italia, la dimostrazione della conoscenza di detta riserva da parte dell'altro coniuge implica di per sé il superamento dell'indicata presunzione, a prescindere da ogni questione sull'esattezza dell'identificazione della riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti.

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