Liquidazione controllata del debitore (crisi da sovraindebitamento)


Il procedimento di liquidazione controllata (destinato a divenire efficace a far tempo dal 15 agosto 2020) di cui agli artt. da 268 a 277 D.Lgs. 14/2019) è accessibile da tutte le categorie dei soggetti contemplati dalla normativa di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Ciò può avvenire o in via diretta, ad istanza della parte, ovvero quale conseguenza del venir meno degli accordi di ristrutturazione o del concordato minore.

Ai sensi dell'art. 268 il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi del II comma dell'art.27, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La domanda può altresì essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. Il III comma della norma prevede l'esclusione di alcuni cespiti dal procedimento. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC (art. 269). Ad esso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il tribunale, una volta compiute le verifiche di cui al I comma dell'art. (art. 270) dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. In forza di essa viene nominato il giudice delegato, il liquidatore, confermando l'OCC o, per giustificati motivi, scegliendone uno diverso. Il giudice ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori, assegnando ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Sempre con lo stesso provvedimento il giudice ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; vengono infine disposte le formalità pubblicitarie del caso.

Il VI comma della norma in esame contiene una rilevante prescrizione attinente ai rapporti contrattuali in itinere. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

L'art. 272) e i seguenti scandiscono le fase procedimenti. Ai sensi della prima disposizione, il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi (che devono essere "ragionevoli") e modalità della liquidazione.

Scaduti i termini per la proposizione delle domande, il liquidatore predispone, ai sensi dell'art. 273 un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni. In assenza di esse, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Nell'ipotesi di formulazione di osservazioni fondate il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo che provvede a comunicare nuovamente agli interessati. In presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato. Esso è reclamabile davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato.

Le azioni del liquidatore sono descritte all'art.274. Egli, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. Inoltre, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, il liquidatore esercita o, se pendenti, prosegue, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Ai sensi del successivo art.275 Iil programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore. Se invece il rendiconto non viene approvato, il giudice indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, assegnando un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore. Indi il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. Sorgendo contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato.
Infine la procedura si chiude, a mente dell'art. 276, con decreto.

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