Organismi di composizione della crisi (sovraindebitamento)

Gli Organismi di composizione della crisi (OCC) provvedono a moltissime attività, durante l’intero arco della procedura. Operano in funzione di ausilio del debitore in sede di predisposizione del piano e della proposta di accordo; ad essi spetta il ruolo, fondamentale, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e di attestare la fattibilità del piano. Depositato l’accordo, agli OCC è affidato il compito di effettuare la pubblicità e di ricevere le dichiarazioni di consenso dei creditori, presentando successivamente una relazione ai creditori sull’esito della votazione, di raccogliere le contestazioni e riferire al giudice concludendo definitivamente in ordine alla fattibilità. Ancora sono gli OCC che debbono effettuare le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento (art. 17, co. 3). Dopo l’omologazione, spetta agli OCC vigilare sull’adempimento dell’accordo e risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione. Ancora l’OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo ed alla buona riuscita dello stesso.

Il legislatore ha così mescolato compiti di supporto al debitore, compiti di fidefacenza verso i creditori, compiti di ausilio del giudice e di controllore nell’interesse dei creditori. È evidente che in tal modo si apre la strada al conflitto d’interessi. L’organismo di composizione della crisi è al tempo stesso il consulente del debitore, l’attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, organo pubblico che procede all’accertamento dell’esito della votazione e ne riferisce al giudice nei cui confronti opera come ausiliario, controllore dell’adempimento nell’interesse dei creditori. Il conflitto d’interessi può trovare soluzione se le varie funzioni non sono svolte dai medesimi soggetti, anche se nell’ambito dello stesso organismo di composizione della crisi. Ha quindi senso suggerire che l’Organismo adotti un regolamento nel quale i diversi compiti vengano attribuiti a differenti professionisti, con una vera e propria delega di funzioni.

La legge prevede che il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16.11.2004, n. 8 (art. 18, co. 1). Si tratta di poteri molto vasti, che richiederanno un’attenta sorveglianza da parte del giudice in sede autorizzativa, tanto più quando l’accesso alle banche dati sia finalizzato alla presentazione della proposta di accordo, in una situazione quindi in cui la procedura non è ancora pendente ed il controllo giudiziario appare problematico.

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