Requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura (crisi da sovraindebitamento)


Allo scopo di poter fruire del procedimento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento occorre che il debitore possieda alcune qualifiche soggettive. Egli deve alternativamente essere:
  • una persona fisica che non esercita alcuna attività d'impresa nota1;
  • un imprenditore che non esercita attività commerciale nota2,
  • un imprenditore commerciale c.d. "sotto-soglia", vale a dire al di sotto dei requisiti minimi per il fallimento di cui alla legge fallimentare,
  • un imprenditore non commerciale non più assoggettabile a fallimento a cagione del decorso del termine annuale di cui all'art. 10. l. f..

Va notato come la qualità di "consumatore" non costituisca più un requisito soggettivo per l’ammissione alla procedura (ma si veda, infra, il ripristino della stessa a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. 14/2019). La originaria disciplina dell'istituto di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 212/2011 parlava esplicitamente di "sovraindebitamento del consumatore". La relativa nozione costituiva il presupposto per ridurre la percentuale di creditori indispensabile per l’omologazione dell’accordo (il requisito del 70% dei crediti si riduceva a quello del 50%). La risistemazione della materia operata per effetto dell'emanazione della L. 2012 n. 3 non fa più alcun riferimento al "consumatore", bensì genericamente ad ogni soggetto non esposto a fallimento. Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1869/2016) non occorre che venga in esame una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, anche se è necessario che non siano residuate obbligazioni riconducibili a tale sfera di attività, sia pure con l'eccezione di quelle di cui al terzo periodo del I comma dell'art.7 della l 2012/3.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 2012 n.3 occorre che il debitore si trovi in una situazione di "sovraindebitamento". Cosa si intende con tale locuzione? L’art. 6 della legge citata chiarisce come sia necessaria la sussistenza di un duplice requisito:
  • la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
  • una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

La prima enunciazione viene a sostanziare quello che tradizionalmente viene definito come stato d’insolvenza secondo la definizione di cui all’art. 5 l. f..
Più sfumata è seconda enunciazione, che parrebbe circostanziare la prima, fornendo ulteriore specificazione. Si tratta di una specifica ipotesi di insolvenza che consiste nella illiquidità degli asset del debitore. Costui non ha più la possibilità di far fronte ai propri debiti scaduti anche se il suo patrimonio ha, sulla carta, un valore superiore alle passività. Questa condizione non è invero infrequente nell'attuale mercato, dal momento che la crisi del settore immobiliare e la scarsa liquidabilità di asset come titoli di emittenti dal rating abbassato, non danno la possibilità di liquidare a valori congrui i beni del debitore. D'altronde, proprio per tale motivo, gli istituti di credito sono riluttanti o impossibilitati a concedere garanzie su un patrimonio così composto. Va inoltre osservato che, nella valutazione dello squilibrio non devono essere ponderati i redditi futuri. L'agevole monetizzazione del patrimonio infatti comporta che esso sia facilmente liquidabile e che non si possa tener conto di redditi non ancora percepiti, salvo che l’incasso possa avvenire in tempi brevi. Va sottolineato che questo requisito si riferisce soltanto alla situazione di sovraindebitamento, perché l’art. 7 precisa che l’accordo prevede le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Non è escluso che possano essere avanzate ai creditori proposte intese proprio alla liquidazione di beni appartenenti al debitore (si pensi a beni immobili) quand'anche non sia pervenuta già un’offerta di acquisto.

Per effetto dell'entrata in vigore del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D.Lgs. 14/2019 la materia è stata integralmente rivisitata, sia pure con effetti decorrenti dal 15 agosto 2020. Ne discende un quadro completamente mutato non solo per quanto attiene ai requisiti soggettivi, ma anche per ciò che concerne gli aspetti procedurali, che si diversificano a seconda di tali requisiti.
L'ambito di applicazione non è più limitato alla persona fisica che non esercita attività d'impresa o all'imprenditore non assoggettabile a procedura concorsuale. Dall'art. 2 del D.Lgs. 14/2019 infatti alla lettera c) si ricava infatti che vengono in considerazione:
a) il consumatore (singolarmente resuscitato rispetto alla primitiva edizione dell'istituto di cui alla legge del 2011);
b) il professionista;
c) l'imprenditore definito come "minore",
d) l'imprenditore agricolo,
e) le start-up innovative
f) infine la categoria residuale di "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Non basta ancora: l'art. 66 del D.Lgs. 14/2019 amplia ulteriormente la platea dei soggetti coinvolgendo anche i familiari del consumatore. I membri della stessa famiglia possono infatti presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Per "membro della stessa famiglia" si intende il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Giova poi osservare che la definizione stessa di "consumatore" risulta più ampia rispetto a quella già delineata nella citata legge 3/2012, potendo essere estesa (differentemente da quanto si riteneva sotto la vigenza della normativa pregressa, ritenendosi l'inapplicabilità del piano del consumatore al socio soggetto a fallimento personale) anche ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni. Il tutto alla precisa condizione che si tratti di debiti estranei rispetto a quelli sociali (lett. e) art. 2 del D.Lgs. 14/2019) e che la procedura non pregiudichi i creditori sociali.

Descritto così il perimetro soggettivo di applicazione della normativa, contrassegnato in negativo dalla non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, va delineato il quadro procedurale. Esso infatti varia in dipendenza della tipologia del soggetto che vi è coinvolto (a differenza di quanto riscontrabile nella precedente normativa). Vengono in considerazione tre differenti procedimenti:

a) il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. da 67 a 73 Decreto Legislativo del 2019 numero 14), che è riservato unicamente al "consumatore" (in buona sostanza una sorta di "riedizione" del pregresso “piano del consumatore”);
b) il concordato minore (di cui agli artt. da 74 a 83 Decreto Legislativo del 2019 numero 14), riservato al professionista, all’imprenditore "minore", all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative, dal quale è escluso il "consumatore" (che va a sostituire “l’accordo di composizione della crisi");
c) la liquidazione controllata del debitore (di cui agli artt. da 268 a 277 Decreto Legislativo del 2019 numero 14) rivolta ad entrambe categorie dei soggetti di cui sopra (sostitutiva della “liquidazione del patrimonio”).

Note

nota1


Giova osservare che la pronunzia dichiarativa di fallimento è causa di risoluzione dell'accordo.
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nota2


L’art. 23, co. 43 del D.L. n. 98/2011 (conv. con la L. 15 luglio 2011, n. 111) estendeva gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza. Ciò non escludeva che essi non potessero avvalersi della procedimento di risoluzione del sovraindebitamento. Infatti quest'ultimo non da vita ad una procedura concorsuale, come anche la transazione fiscale. Questo esito ermeneutico può essere sostenuto anche tenuto conto dei caratteri della disciplina come novellata dalla L. n. 3/2012. La legge infatti non richiede più che il debitore non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, bensì solo a quelle di cui all’art. 1 l. fall. (cioè il fallimento ed il concordato preventivo, ma non gli accordi di ristrutturazione).
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