Concordato minore (crisi da sovraindebitamento)


Il "concordato minore", previsto dall'art. 74 D. Lgs. 14/2019, destinato a divenire efficace a far tempo dal 15 agosto 2020, è lo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato ai professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative. È escluso che vi fossa fare ricorso il "consumatore", al quale invece è dedicato il piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 e seguenti.

I beneficiari del nuovo strumento che si trovano in stato di sovraindebitamento possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Quando questo non risulta possibile, il concordato minore può essere proposto solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

L'art. 75 del D.Lgs. 14/2019 prevede un elencazione di documenti che il debitore deve allegare alla domanda di ammissione alla procedura. La formulazione e la presentazione di tale domanda avviene, a mente della norma successiva, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27. Risulta possibile precisare che i crediti privilegiati, muniti di pegno o ipoteca possano essere soddisfatti parzialmente, a condizione che ne venga garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in virtù della posizione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenendo presente il valore di mercato dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, si può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 14/2019 all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

L'art. 77 del D.Lgs. 14/2019 contempla le cause di inammissibilità della domanda. Non si può dar corso al concordato minore se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Le fasi del procedimento sono scolpite dall'art. 78 del D.Lgs. 14/2019. Anzitutto Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Con tale provvedimento il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
Il V comma della disposizione in esame contiene una rilevante prescrizione: gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Il concordato minore, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 14/2019, è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quelli che siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca e di cui si prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili e non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Secondo il modo di disporre di cui all'art. 80 del D.Lgs. 14/2019, il giudice, verificata la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui alla norma precedente, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con il provvedimento egli dichiara chiusa la procedura.
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice provvede analogamente anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al riferito I comma dell'art. 79 del D.Lgs. 14/2019 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art.268 del D.Lgs. 14/2019.

L'omologazione del concordato minore può essere revocata. Il fenomeno è disciplinato dall'art.82 del D.Lgs. 14/2019, ai sensi del quale il giudice così provvede, d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il IV comma della norma espressamente fa salvi i diritti eventualmente acquisiti: la revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Quando il concordato viene revocato o risolto il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata (art.83 del D.Lgs. 14/2019).

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