Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 276


CHIUSURA DELLA PROCEDURA

1. La procedura si chiude con decreto.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 29, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

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