Legge del 1990 numero 387 art. 12


CONVENZIONE
1. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avrà ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudicherà la validità di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.

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