Legge del 1990 numero 387 art. 1


CONVENZIONE
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre le disposizioni dell'Annesso nella propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinché le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnerà al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

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