Legge del 1990 numero 387 art. 11


CONVENZIONE
1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato presso il Governo depositario.
2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.

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