Legge del 1990 numero 387 art. 6


CONVENZIONE
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalità analoga.
2. Tuttavia, le autorità competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticità della firma della persona abilitata.

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