Legge del 1990 numero 387 art. 0


ANNESSO
Annesso
Legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale

Articolo 1
1. Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
2. La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.

Articolo 2
La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone.

Articolo 3
1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
2. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso.
3. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.

Articolo 4
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.

Articolo 5
1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
2. Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.

Articolo 6
1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.

Articolo 7
1. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata.
2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata.

Articolo 8
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell'attestato previsto all'art. 9.

Articolo 9
La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati.

Articolo 10
L'attestato stabilito dalla persona abilitata sarà redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:

Attestato
(Convenzione del 26 ottobre 1973)

1. Il sottoscritto.......... persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale (nome, indirizzo e qualifica)

2. Attesta che il ............... (data) a .............. (luogo)

3. (testatore) .............. (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)

in mia presenza ed in quella dei testimoni

4. a) ............ (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
b) ........... (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)

ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.

5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,

1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;

  • 2. Il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:

- ho menzionato questa circostanza nel testamento

  • - la firma è stata apposta da ............. (nome, indirizzo)

7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento

8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da ............... e numerato.

9. d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;

10. e) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).

11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:

12. LUOGO

13. DATA

14. FIRMA e, se del caso, SIGILLO

  • da completare, se del caso.

Articolo 11
La persona abilitata conserva un'esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore.

Articolo 12
Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.

Articolo 13
L'assenza oppure l'irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la presente legge.

Articolo 14
Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.

Articolo 15
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme.
Certifico che quanto precede è una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma a Washington il 26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
In testimonianza di ciò, io sottoscritto HENRY A. KISSINGER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall'Addetto all'Autenticazione di detto Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio, 1974.


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