Legge del 1990 numero 387 art. 13


CONVENZIONE
1. Ciascun Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
2. Tale dichiarazione avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non è ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avrà fatto una dichiarazione in conformità con il capoverso primo del presente articolo, potrà, in conformità con l'art. 12, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.

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